LO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L’“Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei”, (denominata di seguito nel presente statuto “Associazione”) è stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Essa ha sede in Roma, Via della Lungara, 10.
La durata dell’Associazione è stata stabilita fino al 2050.

Art. 2 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non persegue fini di lucro.
Essa si propone di stabilire e sviluppare un collegamento tra il mondo economico, imprenditoriale e culturale e l’“Accademia Nazionale dei Lincei”, massima istituzione culturale italiana (denominata di seguito nel presente statuto “Accademia”).
Pertanto l’Associazione:

  • offre il proprio concorso, anche economico, per l’attuazione di studi e ricerche dell’Accademia;
  • promuove studi e ricerche su temi concordati con l’Accademia affidandone la realizzazione all’Accademia stessa o a istituti e soggetti concordati con l’Accademia su argomenti di rilevante interesse per la vita del Paese;
  • promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, librario e artistico dell’Accademia, anche attraverso iniziative, mostre e convegni promossi in collaborazione con l’Accademia e con le istituzioni competenti;
  • promuove collaborazioni tra l’Accademia e il mondo produttivo, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico dell’Accademia;
  • sostiene anche economicamente interventi intesi alla conservazione del patrimonio linceo;
  • promuove la diffusione delle pubblicazioni e la conoscenza dell’attività dell’Accademia in Italia e all’estero;
  • organizza convegni e conferenze su temi concordati con l’Accademia, con la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e di accademici;
  • presta la propria collaborazione e il proprio sostegno economico per il conseguimento degli scopi dell’Accademia;
  • promuove manifestazioni o iniziative finanziate da Amici nella sede dell’Accademia.

Art. 3 ASSOCIATI

Possono acquisire la qualifica di Associato le Istituzioni, gli Enti, le Fondazioni, le Aziende, le Associazioni, le Organizzazioni e le Persone Fisiche che con il loro apporto intendono contribuire al raggiungimento dei fini della Associazione.
Gli Associati hanno la qualifica di “Amici dell’Accademia dei Lincei” e si distinguono in quattro categorie:

  • ordinari;
  • sostenitori;
  • ad honorem;
  • emeriti.

Hanno la qualifica di Amici ordinari gli Associati che corrispondono la quota associativa fissata dall’Assemblea.
L’Assemblea può, peraltro, prevedere quote differenziate per gli Associati ordinari a seconda della tipologia degli stessi (grandi imprese, enti culturali, enti senza fine di lucro, piccole e medie imprese).
Hanno la qualifica di Amici sostenitori gli Associati che corrispondono per almeno un triennio una quota fissata annualmente dall’Assemblea.
Hanno la qualifica di Amici ad honorem le persone fisiche che si sono particolarmente distinte in ragione dei meriti acquisiti verso l’Accademia o verso l’Associazione.
Hanno la qualifica di Amici emeriti le persone fisiche che hanno avuto ruoli apicali negli organi sociali della Associazione.
La qualità di Amico si perde per recesso o per esclusione per grave motivo.
Il recesso deve essere comunicato, per iscritto, dall’Associato al Consiglio Direttivo della Associazione entro il 30 novembre e ha effetto dalla fine dell’anno in cui è stata trasmessa la comunicazione. Dal momento della comunicazione fino alla fine dell’anno permangono in capo all’Associato tutti i diritti e gli obblighi statutariamente previsti.
L’esclusione dell’Associato per gravi motivi è deliberata dall’Assemblea.
La perdita della qualifica di Amico dell’Accademia comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell’Associazione.

Art. 4 RAPPRESENTANTI

Le persone giuridiche sono presenti nell’Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Art. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito:

  • dalle quote associative;
  • da contributi degli Amici o di terzi;
  • da donazioni o lasciti degli Amici o di terzi.

Il Consiglio Direttivo approva annualmente la destinazione dei fondi per far fronte ai costi generali e allo svolgimento delle attività statutarie.
Il Consiglio Direttivo approva anche il rendiconto di gestione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi ovvero finalità di pubblico interesse.

Art. 6 VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

L’importo delle quote associative, come stabilito ai sensi dell’art. 3 del presente statuto, va versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 DIRITTI E PREROGATIVE

Tutti gli Amici hanno uguali diritti. Ciascuno di essi può segnalare eventuali iniziative al Consiglio Direttivo.
Gli Amici sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle altre manifestazioni lincee e, d’intesa con l’Accademia, possono avere accesso alle sale di Palazzo Corsini e della Villa della Farnesina.

Art. 8 ORGANI

Gli organi della Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • i due Vice Presidenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato di Indirizzo;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli Amici dell’Accademia. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.
In caso di assenza o impedimento l’Amico può delegare altro Amico, ovvero qualora abbia nominato un suo rappresentante e questo sia nella impossibilità di partecipare all’Assemblea, l’Amico può anche delegare altro suo rappresentante. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci anche su richiesta di almeno un terzo degli Amici. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • valutare le attività svolte e promosse dal Consiglio Direttivo;
  • approvare annualmente il bilancio consuntivo e il programma della Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere ogni tre anni il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nominare su proposta del Consiglio Direttivo, gli Amici ad honorem e gli Amici emeriti della Associazione e attribuire cariche onorarie;
  • deliberare l’esclusione di un Associato;
  • determinare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote associative.

L’Assemblea straordinaria è competente a:

  • approvare le modifiche dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo;
  • nominare un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale;
  • nominare un nuovo Consiglio Direttivo, nel caso delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall’Assemblea fra gli Amici; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e sovrintende all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sollecitando ove necessario i pareri del Comitato di Indirizzo. Può delegare, con delibera del Consiglio Direttivo, atti di gestione a persone di riconosciuta competenza.
Il Presidente propone la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere, la sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e la comunica all’Assemblea e a tutti gli Amici.

Art. 12 VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, nel numero massimo di due, sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri eletti; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente, con precedenza a quello di maggiore anzianità anagrafica, ne assume le funzioni su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione, che lo presiede, e da sette a dieci Consiglieri eletti dall’Assemblea fra gli Amici.
Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte il Presidente e il Vice Presidente dell’Accademia o, in alternativa, due Accademici lincei designati dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia stessa.
In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio può cooptare nuovi Consiglieri in caso di vacanza di quelli eletti o finché non è raggiunto il numero massimo consentito; la loro nomina va sottoposta alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima adunanza ordinaria.
La scadenza del mandato dei nuovi Consiglieri è la stessa del Consiglio.
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di almeno uno dei rappresentanti dell’Accademia. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di assenza o impedimento, un Consigliere può delegare un suo rappresentante o un altro Consigliere. Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di una delega.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche in tele o video conferenza.

Art. 14 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio sovrintende al funzionamento e alla amministrazione della Associazione e predispone il programma annuale della Associazione, che sottopone all’Assemblea per approvazione.
Assume iniziative nell’ambito degli scopi statutari.
Esamina le eventuali iniziative o manifestazioni proposte dagli Amici e dal Comitato di Indirizzo e delibera circa il loro accoglimento. Delibera altresì su tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi della Associazione.
Nomina i componenti del Comitato di Indirizzo.
Nomina i due Vice Presidenti.
Nomina il Segretario Generale e il Tesoriere su proposta del Presidente.
Accetta l’iscrizione di nuovi Amici ordinari e sostenitori, informandone alla prima riunione utile l’Assemblea.
Propone all’Assemblea la nomina di Amici ad honorem o emeriti.
Sottopone, entro il 30 giugno di ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo della Associazione.
Propone all’Assemblea l’importo delle quote associative.
Propone all’Assemblea eventuali modifiche di statuto.

Art 14 B) COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è un Organo consultivo del Consiglio Direttivo e ha il compito di contribuire alla definizione dei programmi e delle iniziative della Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne nomina i componenti tra gli Amici e tra personalità di spicco nell’ambito di soggetti apicali del mondo delle istituzioni e delle professioni.
Il numero massimo dei componenti del Comitato di Indirizzo è di 12. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati per non più di un mandato. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Associazione e viene riunito ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o lo stesso Presidente lo ritenga opportuno. In ogni caso va chiamato in tempo utile per valutare iniziative strategiche della Associazione.

Art. 15 ELEZIONI

In vista dell’elezione dei nuovi organi della Associazione, il Consiglio Direttivo uscente e il Consiglio di Presidenza dell’Accademia nominano, rispettivamente, un Amico e un Accademico, ai quali viene affidato il compito di effettuare congiuntamente gli opportuni sondaggi e di indicare all’Assemblea uno o più candidati alla Presidenza della Associazione, un gruppo di candidati per il Consiglio Direttivo e un gruppo di candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti.
In fase di elezione ogni Amico ha la facoltà di presentare altri candidati alla carica di Presidente, a quella di Consigliere, o a quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica tre anni.
Assiste gli Organi collegiali della Associazione e partecipa alle loro riunioni provvedendo alla verbalizzazione; cura l’attuazione dei relativi deliberati.
Egli è altresì preposto agli uffici e può compiere atti di amministrazione ordinaria.
Partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Associazione.

Art. 17 TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica tre anni. Provvede alla tenuta dei conti della Associazione e predispone annualmente il bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere compie, inoltre, ogni atto ordinario di carattere finanziario.
Partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Associazione.

Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea.
Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.

Art. 19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Ove l’Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto all’Accademia.

Art. 20 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al disposto del Codice Civile.

Con atto del Notaio Ramondelli – Registrato a Roma – Agenzia delle Entrate Roma 1 – il giorno 10 novembre 2016 al n.31088 S.1T.